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Gara #321

LAVORI DI ADEGUAMENTO FUNZIONALE DELL’EDIFICIO DI PROPRIETÀ DELLA PROVINCIA DI ORISTANO, SITO NELLA VIA LEPANTO IN ORISTANO E DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO PRESSO L’EDIFICIO SCOLASTICO DI COMPETENZA.
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Informazioni appalto

11/12/2025
Negoziata
Lavori
€ 381.714,20
Plana Graziano

Categorie merceologiche

45454 - Lavori di ristrutturazione
45343 - Lavori di installazione di dispositivi antincendio

Lotti

1
B95FBB22F6
F18E24000090003
Solo prezzo
LAVORI DI ADEGUAMENTO FUNZIONALE DELL’EDIFICIO DI PROPRIETÀ DELLA PROVINCIA DI ORISTANO, SITO NELLA VIA LEPANTO IN ORISTANO E DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO PRESSO L’EDIFICIO SCOLASTICO DI COMPETENZA.
Lavori di adeguamento funzionale dell’edificio di proprietà della Provincia di Oristano, sito nella via Lepanto in Oristano e, di efficientamento energetico presso l’edificio scolastico di competenza.
€ 370.629,62
€ 86.753,49
€ 11.084,58

Scadenze

22/12/2025 12:00
29/12/2025 12:00
12/01/2026 09:00

Allegati

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03/02/2026 10:32
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Chiarimenti

16/12/2025 13:20
Quesito #1
Buongiorno, si richiede se possono essere presentati CEL OG11 per categoria OS3



16/12/2025 15:54
Risposta
Buongiorno,
ai fini della validità della presentazione dell'istanza di candidatura per l'indagine di mercato è necessario e sufficiente allegare 1 solo CEL di categoria OG1 di importo almeno pari ad € 198.362,19, la cui data di conclusione dei lavori ricada nel periodo ricompreso tra il 01/01/2022 e 11/12/2025 (data di pubblicazione dell'avviso), come specificato nell'Avviso di indagine di mercato.
Saluti


16/12/2025 16:31
Quesito #2
Buongiorno,
ravvediamo che i criteri oggettivi individuati per la scelta degli 8 operatori economici(cel con almeno importo di € 198.362,19) risultano altamente Limitanti per la partecipazione delle micro, piccole e medie imprese, che non potranno rientrare nella forbice di Selezione!



18/12/2025 09:44
Risposta
Buongiorno,
i criteri individuati per la selezione degli operatori economici da invitare alla eventuale e futura procedura negoziata non risultano ad avviso della Stazione Appaltante discriminatori nei confronti delle micro, piccole e medie imprese in quanto, dalla graduatoria verranno selezionati sia gli o.e. con l'importo di CEL più alto, sia quelli con l'importo più basso, sia quelli collocati a metà graduatoria.
L'importo minimo del CEL, pari ad € 198.362,19 nonché, corrispondente all'importo della categoria prevalente OG1, è stato ritenuto dal RUP l'importo congruo per la tipologia di lavori di cui si compone l'appalto e per l'importo complessivo dello stesso (pari ad € 381.714,20), necessario e sufficiente a garantire il buon esito dei lavori in fase di esecuzione.
Saluti


18/12/2025 11:44
Quesito #3
Buongiorno,
dissentiamo dalla scelta del Sopracitato criterio in quanto, a nostro vedere, il Buon esito dei lavori non viaggia sullo stesso binario di un unico cel di risultanza minima di € 198.362,19. C'è ben altro!
Pensiamo che sia una discriminante laddove le imprese che hanno gia' dimostrato Fatturati, costi del personale e capacita' tecnicoeconomiche in fase di rilascio di Soa continuare a dimostratre sempre gli stessi requisiti anche nelle manifestazioni di Interesse.
Ad ogni modo faremo un interpello di pronuncia all'anac per sentire un loro parere.
Cordiali saluti



19/12/2025 12:26
Risposta
Buongiorno,
sicuramente si conviene che il buon esito dei lavori in sede di esecuzione dipende da una varietà e variabilità di fattori che non sono prevedibili in questa fase, né dalla Stazione Appaltante, né dall'operatore economico. Tuttavia, non pare sindacabile la scelta del RUP che in fase di indagine di mercato vuole perseguire il risultato di ricevere delle candidature da parte di o.e. che abbiano già svolto in passato lavori appartenenti alla categoria in oggetto il cui importo sia almeno pari alla categoria stessa. L’unico modo per poterlo fare è quello di visionare un certificato di esecuzione lavori con tali caratteristiche.
Come chiarito nell'Avviso di indagine di mercato, il criterio utilizzato per l'effettuazione dell'indagine non costituisce requisito di partecipazione alla eventuale e futura procedura negoziata (per la quale è necessaria e sufficiente l’attestazione SOA), ma rappresenta esclusivamente una modalità oggettiva idonea alla formazione di una graduatoria dalla quale selezionare i soggetti da invitare alla successiva procedura negoziata.
Saluti

18/12/2025 19:08
Quesito #4
Buongiorno,

nell'istanza di candidatura è richiesto di dichiarare l'iscrizione nella white list oppure di aver presentato domanda di iscrizione ma la ns ditta non opera in nessuna campo previsto dalla Prefettura per l'iscrizione. E' necessario quindi non barrare la relativa casella?

Saluti




19/12/2025 12:27
Risposta
Buongiorno,
si consiglia di non apporre il visto sulla casella se il visto non risponde a realtà ed allo stesso tempo si suggerisce di inserire la motivazione della mancata compilazione in calce all'istanza.

22/12/2025 10:26
Quesito #5
Sì, i requisiti nelle indagini di mercato possono essere diversi o addirittura in conflitto con l'iscrizione SOA, ma solo entro certi limiti: l'SOA rimane requisito necessario e sufficiente per dimostrare capacità tecnico-finanziaria, mentre requisiti extra (come fatturati specifici) sono ammessisi solo per stilare una graduatoria, non per escludere a priori un operatore già in possesso di SOA adeguata; clausole di esclusione per requisiti aggiuntivi sono nulle secondo il Codice Appalti (D.Lgs. 36/2023).

Punti chiave:



SOA è il requisito fondamentale: Per gli appalti di lavori, l'attestazione SOA (nella categoria e classifica adeguata) è la prova principale e sufficiente di possesso dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale.Indagini di Mercato (Fase Preliminare):La PA può lanciare indagini di mercato (anche sotto soglia) per sondare il mercato e preparare la gara.Chiedere un fatturato minimo o altri requisiti non può portare all'esclusione automatica se l'impresa ha la SOA corretta.Questi dati aggiuntivi servono solo per creare una graduatoria, assegnando punteggi (es. più fatturato = più punti), ma tutti i partecipanti idonei (con SOA) vanno ammessi.Conflitto e nullità:Qualsiasi clausola in un avviso di indagine o bando che preveda l'esclusione per mancanza di requisiti extra (diversi dalla SOA) è illegittima e nulla.L'Amministrazione deve disapplicare tali clausole e riammettere l'impresa, rispettando il principio di tassatività delle cause di esclusione.



In sintesi: L'impresa con SOA corretta è "dentro" l'indagine e la gara; i requisiti "extra" servono a classificarla, non a fermarla, e le clausole che la escludono sono nulle.



22/12/2025 13:15
Risposta
Buongiorno,

nonostante quella presentata non appaia come una richiesta di chiarimento e/o domanda, la Stazione Appaltante intende rispondere come segue.

Come chiarito nell'Avviso di indagine di mercato, il criterio utilizzato per l'effettuazione dell'indagine non costituisce requisito di partecipazione alla eventuale e futura procedura negoziata (per la quale è necessaria e sufficiente l’attestazione SOA), ma rappresenta esclusivamente una modalità oggettiva idonea alla formazione di una graduatoria dalla quale selezionare i soggetti da invitare alla successiva procedura negoziata. Si ribadisce ancora la legittimità della scelta effettuata dal RUP che in fase di indagine di mercato vuole perseguire il risultato di ricevere delle candidature da parte di o.e. che abbiano già svolto in passato lavori appartenenti alla categoria in oggetto il cui importo sia almeno pari alla categoria stessa.



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